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a cura di
Avv. Barbara Cambareri – Studio Legale Cambareri

Le Associazioni – I GATTI DELLA TIBURTINA E RIFUGIO CODE FELICI

La cronaca quotidiana ci ha abituati a sempre più frequenti episodi di abbandono di animali domestici che si trovano improvvisamente soli dopo la morte dei loro proprietari (il 39,5% degli italiani vive in casa con un animale: Eurispes 2020). Questi compagni di vita, (non solo cani e gatti ma anche pappagalli, pesci, furetti, piccoli roditori, conigli ecc….) con la scomparsa dei loro padroni si ritrovano catapultati in un turbinio di caos totale. Sconosciuti che entrano e escono dalla loro casa; vengono presi messi nei trasportini e lasciati, se va bene, nei canili, nei gattili o nei rifugi o altrimenti lasciati liberi o abbandonati in strada, a volte anche se anziani e malati. Cani vecchi e decrepiti lasciati nei canili comunali da eredi senza cuore che pur di mettere mano sul bottino ereditario non lesinano malvagità e cattiveria condannando povere creature innocenti (molti di questi animali sviluppano patologie mortali anche improvvise se sottoposti a forte stress). Oppure quegli eredi che per comprovate ragioni di qualunque tipo (situazione economica, personale, di salute ecc…) si trovino nella oggettiva impossibilità di potersi prendere cura degli animali superstiti. Le associazioni di volontariato ed i volontari stessi sono sommersi da richieste di aiuto di quei parenti eredi (quelli con un minimo di civiltà nel cuore) che vogliono sistemare gli animali ereditati senza volerlo.

Gli animali possono essere nominati eredi?

Secondo la disciplina del Codice civile, gli animali sono qualificati come “beni mobili”, quindi parificati agli oggetti. Questa condizione giuridica renderebbe, paradossalmente, possibile lasciarli in eredità, ma non consente di nominarli destinatari diretti di un lascito testamentario.

La disposizione è anacronistica e ci si auspica un intervento legislativo risolutore del problema in quanto oggi i nostri animali di affezione sono considerati veri e propri membri della famiglia ma per la legge, non essendo loro soggetti giuridici, non si può sceglierli come eredi ed un testamento simile non sarebbe valido. Contrariamente a come avviene in altri Paesi Stranieri (negli Stati Uniti per esempio) in cui è possibile effettuare un lascito con un animale quale beneficiario.

Come assicurare la tutela degli animali d’affezione, nel caso di decesso?

Una soluzione ampiamente adottata, ma purtroppo poco diffusa, in quanto non sufficientemente pubblicizzata, è rappresentata dal lascito fatto a loro favore, rendendoli sostanzialmente degli eredi indiretti. In pratica si redige un testamento scritto (detto olografo) attraverso il quale il proprietario degli animali può nominare un familiare o una persona di fiducia quale erede di beni o di alcuni di essi che si vogliono vincolare alla loro tutela, prevedendo una clausola specifica, per creare il vincolo a utilizzarne il valore per accudirli.

Il testamento deve prevedere l’indicazione specifica degli animali (in questo caso si consigli di mettersi in regola con le varie normative sanitarie e di ordine pubblico come l’innesto del microchip, registrazioni e obblighi connessi alla detenzione) le modalità con cui dovranno essere detenuti (per esempio se hanno bisogno di particolari cure) lasciando magari una breve descrizione del carattere e delle compatibilità in modo da dare spazio a veloci sistemazioni e adozioni tramite appelli e locandine. È comunque importante evitare sempre che il lascito leda una quota di eredità che è tutelata a favore di determinati parenti (c.d. quota di legittima).

Scelgo chi saprà veramente prendersi cura di loro.

In alternativa, si può scegliere di affidare gli animali ad un’associazione o a un ente protezionistico, destinando loro anche il patrimonio ereditario o parte di esse tramite un legato.

In questo modo, li si può incaricare di pensare agli animali “eredi” e magari si può decidere di prevedere che tali organismi amministrino il lascito occupandosi anche di altri animali più sfortunati.

Si potrebbe anche stabilire un determinata cifra per ogni animale di affezione superstite da devolvere all’associazione in modo che si possa prendere cura del destino del Pet. Si consiglia di rivolgersi ad associazioni serie e fattive sul campo (che non sono solo le grandi associazioni, ma informatevi anche dalle piccole associazioni di volontariato animalista che agiscono sul territorio, con una buona rete di contatti [veterinari, cliniche, ambulatori, pensioni, volontari, visibilità social, staffettisti, reti di preaffidi a livello nazionale], così da garantire una funzionante e buona campagna di accudimento).

Come Associazione stiamo seguendo un caso di una anziana signora di 87 anni con 7 gatti. La signora ultimamente ha iniziato ad avere problemi di salute e pur potendo contare su un figlio di 60 anni che la segue e l’aiuta, inizia a preoccuparsi per la sorte dei suoi amati animali. La signora si è rivolta a noi chiedendo la possibilità di nominarci eredi di una somma pari a 1.500,00 euro per ogni gatto che le rimarrà superstite, somma con la quale l’Associazione dovrà e potrà prendersi carico della sistemazione e della cura degli animali.

In tutti i casi in cui si voglia tutelare la sorte dei propri animali domestici, in caso di dipartita, sarebbe opportuno redigere il testamento olografo e depositarlo da un notaio. Il testamento sarà pubblicato solo dopo il decesso. Si può anche nominare un esecutore testamentario, affinché vigili sull’esatta esecuzione delle ultime volontà espresse nell’atto. In questo modo si da possibilità all’animale di ricevere tutte le cure necessarie ed adeguate, anche di eventuali patologie (immaginate un animale domestico con patologie gravi che non viene curato). Dall’altra parte si da modo all’associazione, una volta raggiunto lo scopo della sistemazione dei piccoli eredi, di avere a disposizione un fondo per salvare altri animali dal pericolo e dalla strada.

Come deve essere scritto il testamento?

Per essere valido, un testamento può essere scritto e firmato di proprio pugno (olografo). Per avere maggiori garanzie che il documento non vada perso o sia manomesso, è consigliabile predisporlo in forma di testamento pubblico, cioè redatto da un notaio con le dovute formalità. Ma una volta redatto si può sempre affidare ad una persona di fiducia. Si può anche pensare di redigerlo su un foglio che poi verrà piegato su stesso con l’indirizzo nel retro e spedirlo al proprio indirizzo per avere una data certa col timbro postale. La persona di fiducia a cui viene affidato potrà consegnarlo ad un notaio per la successiva pubblicazione.

L’atto acquisisce, così, un’ufficialità inoppugnabile e avrà anche il vantaggio di rimanere archiviato nel repertorio per gli atti di ultima volontà, che è un registro in cui il notaio tiene traccia di tutti gli atti da lui ricevuti. Per essere sicuri che la volontà di chi fa testamento sia rispettata e che l’eredità sia destinata effettivamente agli scopi previsti, si può seguire la via del lascito alternativo ossia della previsione di una seconda nomina di possibile beneficiario diretto e vincolato dall’onere di provvedere all’animale. Tale seconda figura sarà indicata come la persona che dovrà sostituire la prima, nel caso in cui questa non possa o non voglia più adempiere agli obblighi di mantenimento e cura dell’animale stesso.

Per maggiori informazioni: invia un messaggio whatsapp al 338 4690045 – 348 4932955 oppure contatta Avv. Barbara Cambareri sul sito https://www.studiolegalecambareri.it/

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testamento per animali-DOPODINOI-2021